Riflessioni sulla distinzione tra i ruoli nell’università italiana
E’ davvero, completamente, assolutamente giustificata, nel nostro sistema universitario, la distinzione tra professori di I e II Fascia?
E’ questo il tema da cui vorrei prendere le mosse in questo breve intervento, tentando di evidenziare alcune contraddizioni e di proporre qualche corrispondente possibile soluzione.
E’ opportuno a tal fine partire dalla distinzione tra professori associati e ordinari originariamente definita dalla L. 382/80: quella legge prevedeva infatti, agli artt. 41 e 42, che il professore ordinario dovesse dimostrare il possesso della “piena maturità scientifica”, mentre al professore associato si richiedeva “l’idoneità scientifica e didattica”. Tali articoli sono stati tuttavia abrogati nel 2000, senza che nessuna delle successive norme che si sono occupate dell’argomento (la L. 210/1998, il DPR 117/2000, la L. 230/2005, la L. 240/2010) abbia più ripreso la differenza tra le due fasce. Tutte le leggi si sono infatti limitate a fare riferimento a valutazioni comparative tra i candidati, identicamente definite per le procedure per professore associato e ordinario (salvo la presenza della prova didattica, richiesta sempre nel caso dei concorsi ad associato e solo quando i candidati non siano professori associati nel caso dei concorsi ad ordinario).
In questo quadro, quindi, appare impossibile rilevare nella normativa vigente qualsivoglia definizione o distinzione tra le fasce degli ordinari e degli associati, per le quali, al contrario , si riscontra piuttosto un’assoluta sovrapposizione di doveri e compiti. Tale circostanza induce ad avanzare dubbi sulla legittimità della diversità di trattamento (retributivo ed in termini di prerogative riconosciute) tra soggetti chiamati a svolgere compiti didattici e di ricerca assolutamente identici.
Si potrebbe, tuttavia, considerare ancora valida la distinzione tratteggiata dalla L. 382/80 e assumere quindi che la differenza tra ordinari e associati sia di natura “qualitativa” e cioè legata al diverso livello di maturità scientifica. Così argomentando sarebbe quindi logicamente corretto prevedere una diversa retribuzione, in quanto l’attività didattica e scientifica condotta da un professore ordinario andrebbe con buone ragioni considerata più efficace, più innovativa, più formativa per gli studenti di quella del collega professore associato.
E’ risolto, quindi, il problema?
A ben vedere, in realtà, il problema SAREBBE in questi termini risolto se la legge prevedesse una verifica periodica del livello di maturità scientifica raggiunta. L’impostazione prima accettata – e però, si ripete, non codificata da alcuna norma allo stato vigente – comporterebbe infatti che un professore associato che avesse raggiunto la piena maturità scientifica STAREBBE GIA’ svolgendo l’attività di un professore ordinario e, pertanto, mantenerlo nel ruolo inferiore comporterebbe per la sua amministrazione di appartenenza la violazione di diversi obblighi, a partire da quelli imposti dall’art. 36 Cost. (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”).
Questo problema non poteva tuttavia emergere, e rimaneva quindi puramente teorico, fino all’istituzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. Fino a quel momento, infatti, non esisteva alcuno strumento per verificare il raggiungimento della piena maturità scientifica e quindi nessun diritto al riconoscimento della qualificazione raggiunta (e del lavoro corrispondentemente prestato) poteva essere avanzato dal professore associato.
Ma adesso?
E’ ancora così nel caso dei moltissimi professori associati in possesso di abilitazione alla I fascia? Ed è diversa la condizione dei ricercatori abilitati?
L’Abilitazione prevista dall’art. 16 della L. 240/2010 infatti “attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori”. In virtù di questo, quindi, un associato abilitato alla I Fascia da una parte ha (già dimostrato di possedere) la qualificazione scientifica necessaria per il ruolo di professore ordinario e, dall’altra, sta già svolgendo le medesime funzioni di un professore ordinario. E’ lecito quindi mantenerlo nel ruolo di associato?
A mio avviso la risposta è DECISAMENTE NEGATIVA. Gli Atenei in questo modo si avvalgono infatti del lavoro superqualificato (equivalente a quello) di un professore ordinario, riconoscendogli però una retribuzione inferiore e discriminandolo nell’accesso alle cariche apicali che la legge riserva agli ordinari.
Una considerazione ulteriore credo vada fatta con riferimento ai ricercatori universitari abilitati alla II o alla I fascia. In questo caso non si può ovviamente dire che essi svolgano le medesime funzioni dei professori, non avendo obblighi didattici. Tuttavia, questa distinzione è abbastanza “formale”, in quanto la stragrande maggioranza dei ricercatori svolge attività didattica frontale equivalente a quella dei professori. Non conosco la realtà degli altri Atenei italiani, ma ad UNIPA, da una grossolana valutazione da me effettuata sui carichi didattici riscontrabili dal sito, il numero medio di CFU svolti dai professori è praticamente identico a quello dei ricercatori a tempo indeterminato (circa 12 CFU a testa) rendendo probabilmente possibile l’estensione anche ai ricercatori delle considerazioni prima svolte per i professori associati.
La situazione dei ricercatori abilitati potrebbe d’altra parte essere “risolta” attraverso l’eccezione di costituzionalità sollevata dal TAR Calabria con Ordinanza n. 858/2019 a partire dal ricorso di un gruppo di ricercatori abilitati che hanno evidenziato la disparità di trattamento con gli RTDb. Mentre questi ultimi, infatti, acquisiscono automaticamente il diritto alla valutazione ex art. 24 in caso di conseguimento dell’ASN, per i Ricercatori Universitari tale diritto non sussiste, creando un’altra irragionevole e, ritengo, ingiusta disparità. Nell’Ordinanza il “Collegio dubita ragionevolmente della non conformità ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 dell’art. 24 co. 6 l. n. 240/2010 nella parte in cui prevede la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019”. Viene quindi evidenziato che, sulla base della normativa vigenta, “rispetto ai colleghi RTD si crea per i ricercatori confermati con abilitazione scientifica nazionale una disciplina limitativa della chiamata diretta senza ragionevole giustificazione”.
Indipendentemente dalla futura pronuncia della Corte costituzionale, c’è modo di superare queste contraddizioni?
Ritengo che sarebbe necessario agire su due fronti.
Dal punto di vista normativo sarebbe possibile un semplice intervento che, senza necessariamente stravolgere l’impianto complessivo della legge, porti all’abrogazione del comma 4 dell’art. 16 (che stabilisce espressamente che il conseguimento dell’abilitazione “non dà alcun diritto relativamente […] alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”) e alla modifica del comma 6 dell’art. 24, ad esempio, nei seguenti termini:
“6. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, l’università valuta i ricercatori universitari ed i professori associati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 rispettivamente per la II e per la I fascia e, in caso di esito positivo della valutazione, li inquadra rispettivamente nel ruolo dei professori associati e dei professori ordinari. La valutazione, effettuata entro due anni dal conseguimento dell’abilitazione, si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Una quota pari almeno all’1% del Fondo di Finanziamento Ordinario è annualmente riservata alla copertura degli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dall’applicazione del presente comma e attribuita agli atenei in proporzione agli stessi oneri”.
Rimanendo invece nell’ambito della legislazione vigente, gli Atenei potrebbero fin d’ora prevedere la destinazione di una parte consistente delle risorse disponibili per la programmazione al bando di posizioni di professore associato e ordinario ex art. 18 e, fin quando possibile, ex art. 24, per i Settori Concorsuali nei quali siano presenti in Ateneo ricercatori o professori associati che abbiano conseguito l’abilitazione da più tempo. Di fatto cioè, riconoscendo agli abilitati il diritto (sostanziale seppure non ancora formale) ad una chance di progressione alla fascia successiva, gli usuali criteri di programmazione per la I e la II fascia dovrebbero essere di fatto sostituiti con quelli legati all’anzianità di conseguimento dell’abilitazione. D’altra parte, però, poiché spesso chi consegue l’ASN più tardi sono i docenti che hanno dedicato più tempo all’attività didattica e allo svolgimento di attività istituzionali a servizio del proprio Ateneo (a partire, ad esempio, dal Coordinamento di un Corso di Studi), tali aspetti potrebbero essere considerati affiancandoli a quelli relativi all’anzianità di conseguimento dell’ASN. In ogni caso, però, tale impostazione porterebbe ad uno spostamento del baricentro delle scelte per la programmazione dalle presunte esigenze didattiche e di ricerca al riconoscimento individuale delle attività svolte e del livello di maturità scientifica raggiunto. Le esigenze didattiche e di ricerca nei diversi settori, in questo quadro, avrebbero rilevanza solo ai fini della programmazione dei nuovi ingressi, rimanendo ininfluenti per le progressioni di carriera, considerando che, per quanto detto prima, le attività avolte prescindono del tutto dal ruolo occupato dai docenti di un dato SSD.
Ovviamente questa impostazione ridurrebbe le possibilità di scelta dei Dipartimenti (e conseguentemente anche il “potere” dei Direttori di influenzarle), ma favorirebbe d’altra parte una maggiore autonomia dei ricercatori e professori associati che, meno soggetti alle scelte dei professori ordinari del proprio Dipartimento, acquisirebbero quella libertà ed indipendenza di giudizio che sole possono assicurare il pieno sviluppo della creatività e dell’originalità nella didattica e nella ricerca, requisiti indispensabili per l’attività di un docente universitario.
In considerazione dell’elevatissimo numero di ricercatori e professori associati abilitati in servizio nelle Università italiane, sono forse maturi i tempi per la costituzione di forme associative o movimenti organizzati che portino avanti, a livello nazionale e nelle singole sedi, considerazioni del tipo di quelle prima proposte.
Materiale di supporto disponibile a questo link.
L’argomento non mi riguarda più personalmente, e proprio per questo posso dire liberamente che sono d’accordo in tutto.
In questo eccellente intervento la cosa che mi è piaciuta di più è la riflessione finale sul beneficio che queste “promozioni interne” darebbero all’Università e al Paese, in termini di libertà di pensiero e di ricerca.
Con questo una proposta razionale – quale è quella di Napoli – assume anche un valore etico.
Una domanda per concludere: quali sono i rapporti fra questa idea e quella del “docente unico” che è sostenuta dall’ANDU?
Grazie per l’apprezzamento, Rino.
Credo che i punti di contatto “sostanziali” con l’idea del ruolo unico della docenza siano molti. Di fatto, se ogni docente venisse periodicamente valutato (da commissioni auspicabilmente imparziali ed equilibrate) e ottenesse un miglioramento economico ed un ampliamento delle proprie prerogative solo in seguito alla positiva valutazione, non ci sarebbe alcuna ragione per mantenere ruoli distinti, mi pare.
Enrico, come hai sottolineato la questione è molto importante e hai fatto delle considerazioni assolutamente condivisibili e che più volte sono state espresse in colloqui con altri colleghi. A mio parere un considerazione rilevante, tra le altre da te fatte, è quella racchiusa nel penultimo paragrafo (…favorirebbe d’altra parte una maggiore autonomia dei ricercatori e professori associati che, meno soggetti alle scelte dei professori ordinari del proprio Dipartimento, acquisirebbero quella libertà ed indipendenza di giudizio…) perchè appare sicuramente incomprensibile che il ‘destino’ (in termini di progressione di carriera) dei docenti abilitati, e dunque ‘maturi scientificamente’, venga poi posto nelle mani di un ristretto numero di ‘ordinari’ (pari , ormai) appellandosi a discutibilissimi e spesso fumosi criteri di ‘selezione’.
Sono d’accordo con te, Aldo. Per questo ritengo che i meccanismi di progressione di carriera dovrebbero seguire percorsi abbastanza “automatici”. Gli Organi di Governo, poi, dovrebbero dare almeno qualche indicazione generale sui criteri da seguire, per mantenere una certa omogeneità dei criteri di scelta tra i diversi dipartimenti.
Questa lucida analisi non fa una piega. Tra l’altro ci si dovrebbe domandare che cosa succede a quegli ordinari che sono sotto la soglia delle mediane per diventare professori associati? perchè i ricercatori o i professori associati sono confrontati con le mediane superiori alla loro fascia? Allora quel 50% di professori che è sotto la soglia della loro stessa fascia come pensa di rimediare? Perchè deve guadagnare di più di uno che ha sorpassato la soglia magari di due fasce?
Mi piacerebbe che il Ministro e i Rettori rispondessero a questa domanda, è giustificabile con i soli 6 CFU di insegnamento? Non tutti i professori hanno altri incarichi!
Ho letto con molto interesse la nota sulla differenza dei ruoli e sono d’accordo che, avendo istituito l’abilitazione scientifica, quella distinzione fra “idoneità scientifica” e “piena maturità scientifica” presente nella Legge 382/80 venga a cadere quando si consegue l’abilitazione, perchè con essa si certifica il raggiungimento del secondo requisito. Uno dei problemi che potrebbe porsi il MIUR, e conseguentemente le varie Università, è quello relativo al costo della progressione di carriera fra associato ad ordinario. Nei piani straordinari per l’avanzamento ad associato dei ricercatori a tempo indeterminato, attraverso concorsi destinati a chi, fra gli RTI, abbia conseguito l’abilitazione ad associato, si riporta esplicitamente il calcolo dei costi aggiuntivi (differenza fra il costo medio di un RTI e di un associato neoassunto). In alcune proposte che circolano in rete, ed anche in un quaderno del CIPUR, si propongono valutazioni “ad hoc” per chi ha maturato sedici anni di anzianità nel ruolo di associato che intenda passare al ruolo di ordinario. I sedici anni sono calcolati proprio in considerazione dello stesso costo fra un associato con tale anzianità ed un ordinario neoassunto. Non potrebbe essere una prima soluzione da proporre con forza al MIUR, che gratificherebbe associati, magari abilitati da anni ed in lunga attesa, sfoltirebbe la fascia degli associati per lasciare ulteriore spazio all’avanzamento dei RTDb e dei RTI, e non costerebbe nulla nè all’Ateneo, nè al sistema universitario ?
Caro collega, ti ringrazio molto per il commento. Quello che dici è sicuramente corretto, anche se forse l’anzianità necessaria per azzerare i costi del passaggio è un po’ superiore. Se non ricordo male, infatti, il differenziale del costo, in caso di passaggio alla I fascia, si azzera per un associato appartenente alla 10a classe del vecchio sistema biennale o alla 6a classe del nuovo sistema triennale (calcolo ulteriormente complicato dal ritorno alla progressione biennale…). L’anzianità richiesta nella fascia degli associati è quindi dell’ordine di 20 anni, ai quali si devono aggiungere i 5 del blocco. In ogni caso si tratta comunque di costi molto contenuti, che potrebbero essere facilmente suddivisi tra gli atenei ed il MIUR, con un finanziamento aggiuntivo molto contenuto.
Su questa linea mi pare che si stia muovendo anche la proposta elaborata dal prof. Ferraro, che mi risulta stia stimando con accuratezza il costo per il sistema universitario di un progressivo e relativamente rapido passaggio alla fascia superiore di tutti gli abilitati.
Spero che emerga un’attenzione su questo tema, che purtroppo ancora mi sembra mancare.
Era proprio alla proposta di Ferraro che mi riferivo.
Volevo solo precisare, ma penso si capiva già dal mio primo post, che mi riferisco ad associati abilitati con un certo numero (10-16-20) di anni di anzianità. Questo per smentire alla radice chi, per denigrare la proposta, la bollerebbe come un “todos caballeros” . Anzianità e abilitazione e, successivamente, valutazione stile RTDb. Per i 5 anni di blocco: ci sono stati per gli associati e per gli ordinari, quindi non dovrebbero entrare in gioco … a meno che non mi sfugga qualche aspetto.
In questo quaderno del CIPUR ci sono molti calcoli sull’avanzamento a costo zero:
http://www.cipur.it/Studi%20e%20pubblicazioni/quaderno1.pdf
Ovviamente ci vuole la volontà politica …. i ricercatori sono riusciti a convincere il MIUR a fare piani straordinari facendo leva sulla disparità fra RTI abilitati e RTDb abilitati.
Il ragionamento di Natalizio sull’interpretazione della 382/80 potrebbe essere quello “chiave” per gli associati !
Prof. Napoli, non Natalizio …. ho confuso con un collega della mia sede …. la stanchezza ! Mi scuso per l’errore.